Praedicate Evangelium – gli aspetti relativi all’Istituto per le Opere di Religione

Città del Vaticano, 19 Marzo 2022 – “Praedicate Evangelium”, promulgata la nuova Costituzione: gli aspetti relativi all’Istituto per le Opere di Religione.

Il 19 marzo 2022, nella Solennità di San Giuseppe, è stata promulgata dal Santo Padre la nuova Costituzione apostolica sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo “Praedicate evangelium” che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno, Solennità di Pentecoste.

La nuova Costituzione è composta da 250 articoli ed è frutto di un lungo percorso di ascolto iniziato con le Congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave del 2013. Essa sostituisce la “Pastor bonus” di Giovanni Paolo II promulgata il 28 giugno 1988 e in vigore dal primo marzo 1989.

Tra le principali novità ci sono l’accorpamento di alcuni Dicasteri e l’istituzione del Dicastero per il Servizio della Carità che verrà guidato dall’Elemosiniere pontificio, come pure la possibilità che tutti, anche i fedeli laici e laiche, possono essere nominati in ruoli di governo e di responsabilità della Curia romana.

Per quanto riguarda l’Istituto per le Opere di Religione, nell’articolo 219, al § 3, viene specificato che l’esecuzione delle operazioni finanziarie dell’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede, l’APSA, di cui ai §§ 1 e 2, “avviene attraverso l’attività strumentale dello IOR”.

Art. 219
§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è l’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia Romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari.

§ 2. Alla stessa compete amministrare il patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri beni, nel rispetto della finalità specifica per la quale il patrimonio è stato costituito e degli indirizzi e delle politiche generali approvate dagli Organismi competenti.

§ 3. L’esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2 avviene attraverso l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione.

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