Cos'è l'Istituto per le Opere di Religione

L’Istituto per le Opere di Religione (d’ora in avanti, l’Istituto o IOR) è un ente della Santa Sede, eretto con Chirografo di Sua Santità Pio XII il 27 giugno 1942. Le sue origini risalgono alla “Commissione ad pias causas” istituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

 

Con il nuovo Statuto, annesso al Chirografo del 30 gennaio 2023 di Sua Santità Francesco, è stato ribadito lo scopo dell’Istituto che consiste nel “provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità”.

 

 

Storia

Tappe fondamentali nella storia dello IOR:

11 febbraio 1887

Papa Leone XIII istituisce la “Commissione Cardinalizia ad pias causas” con un proprio regolamento


24 novembre 1904

Papa Pio X cambia il nome della Commissione in “Commissione Cardinalizia per le Opere di Religione”


10 febbraio 1934

Papa Pio XI approva lo Statuto della Commissione che diventa la “Commissione Prelatizia Amministratrice delle Opere di Religione”



 

 

Statuto

Lo Statuto dello IOR è consultabile nel link di seguito riportato (Statuto).

 

 

Dati principali

I principali dati del bilancio dello IOR:

 

tab ita 2023

 

 

QUADRO GIURIDICO

Quadro Normativo

L’Istituto è soggetto alle leggi e regolamenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano oltre che al proprio Statuto.

In particolare, l’ordinamento giuridico vaticano riconosce nel diritto canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. Accanto a questo, vi sono sei leggi organiche e altre leggi ordinarie proprie dello Stato della Città del Vaticano. Per le materie non disciplinate dalle leggi vaticane, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi, e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nello Stato della Città del Vaticano, risultino applicabili (si veda al riguardo la Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, promulgata da Sua Santità Benedetto XVI il 1° ottobre 2008).

Ai sensi dell’art. 1, co. 4, della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, l’ordinamento giuridico vaticano si conforma altresì alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte.

L’Istituto è soggetto alla Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 in materia di “Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria”, novellata dalla Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e dal Decreto n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020 convertito in Legge n. CCCXCVI del 7 gennaio 2021.

La Legge n. XVIII assegna all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria il compito di emanare regolamenti attuativi sia in materia di Vigilanza Prudenziale che in materia di Vigilanza ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Al riguardo, l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria ha emanato i seguenti Regolamenti:

·         il Regolamento n. 1 in materia di Vigilanza Prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (entrato in vigore il 13 gennaio 2015 e modificato con Decisione del Consiglio Direttivo del 19 settembre 2018);

·         il Regolamento n. 2 con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (12 dicembre 2017);

·         il Regolamento n. 3 con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (5 aprile 2018);

·         il Regolamento n. 4 in materia di adeguata verifica dei clienti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (19 settembre 2018);

·         il Regolamento n. 5 in materia di segnalazione di attività sospette (19 settembre 2018).

 

In aggiunta, l’ASIF ha emanato le seguenti linee guida e circolari:

·         l’Istruzione n. 1 con la quale è pubblicata la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (23 ottobre 2017 con aggiornamenti periodici della lista allegata);

·         l’Istruzione n. 2 in materia di obblighi di comunicazione delle informazioni statistiche sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento (30 aprile 2019);

·         l’Istruzione n. 3 concernente le procedure di ricorso presso l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria per la risoluzione delle controversie connesse alla prestazione di servizi di pagamento degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (29 maggio 2019);

·         l’Istruzione n. 4 concernente le misure per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento e connessi obblighi di comunicazione (29 maggio 2019)

·         l’Istruzione n. 5 contenente l’elenco delle cariche che nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sono qualificabili come persone politicamente esposte (29 maggio 2019);

·         l’Istruzione n. 6 in materia di monitoraggio delle liste dei soggetti designati (19 settembre 2019);

·         la Circolare in materia di redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (emanata il 15 dicembre 2016 e aggiornata in data 31 ottobre 2017);

·         la Circolare in materia di statistiche monetarie e finanziarie degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (29 dicembre 2016);  

·         la Circolare in materia di tassi d’interesse applicati dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (29 dicembre 2016);

·         la Circolare in materia di principi di revisione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (4 luglio 2019);

·         la Circolare in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19 (8 maggio 2020);

·         la Circolare in materia di trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di Covid-19 (20 dicembre 2022).

 

Il presente bilancio è redatto in conformità alla “Circolare in materia di redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria” emanata il 15 dicembre 2016 e aggiornata in data 31 ottobre 2017.

Altro importante pilastro normativo è la Legge n. CCLVII del 2018, recante norme in materia di abusi di mercato, che chiarisce e completa il quadro di riferimento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, trovando applicazione per l’Istituto sia all’operatività in conto proprio che in conto terzi.